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In tale decisione gli Ermellini premettono giustamente che ai sensi dell'art. 337-ter, comma 2, cod. civ. i provvedimenti relativi alla prole sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale, per cui onde privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, occorre effettuare:

"Un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. 19323/2020, Cass. 14728/2016, Cass. 18817/2015, Cass. 14480/2006)."

Pertanto la comparazione fra le figure genitoriali assume così un fondamentale rilievo "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole, vale a dire nell'ottica e allo scopo di individuare la soluzione che riesca ad assicurare al meglio il concreto interesse, morale e materiale del figlio minore.
Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte fa rilevare come la Corte Territoriale, nella individuazione del migliore interesse del minore, non solo aveva riconosciuto una pluralità di seri profili di criticità nella figura materna, la quale, in base agli accertamenti effettuati, aveva un rapporto con il figlio improntato a iperprotezione, comunicava con lui in maniera involutiva e non indirizzata all'autonomia, avvertiva una eccessiva conflittualità nei confronti del marito, aveva modalità educative inidonee e un legame simbiotico e non sano con il minore, bensì, aveva posto in evidenza che la soluzione che prevedeva una collocazione presso il padre fosse preferibile in base alla sua maggiore adeguatezza.
In particolare, la Corte di merito aveva sottolineato, da una parte, come il padre non avesse adottato un atteggiamento duro e rigido di fronte ai rifiuti del figlio nei suoi confronti, nonostante questi respingimenti non fossero ascrivibili al genitore e, dall'altra, come non si fossero mai verificati specifici e comprovati episodi pregiudizievoli o allarmanti durante la permanenza con il padre.
Secondo la Suprema Corte pertanto il collocamento del minore presso il padre era stato correttamente stabilito dai giudici di merito, in quanto la relazione con la madre non aveva permesso al minore di raggiungere le autonomie ed il controllo regolativo di sé stesso che sarebbe stato auspicabile per la sua età. Ed infatti il collocamento presso il padre era stato ritenuto "l'unico modo idoneo ad assicurare il corretto sviluppo del minore e la soluzione migliore per il minore", come emergeva dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
È stata questa pertanto una idonea scelta assunta:

"Al fine di evitare che il protrarsi della collocazione presso la madre e delle precedenti abitudini di vita arrecassero un pregiudizio irreparabile al minore, in ragione degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini peritali."

Pertanto per la Suprema Corte è stata legittima la decisione adottata dalla Corte Territoriale al fine di perseguire “l’esclusivo interesse morale e materiale del minore”.

Scarica l'ordinanza n. 3465/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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