L’ordinanza n. 3576 dell’8 febbraio 2024 della prima sezione civile della Corte di Cassazione ha fatto rilevare come il provvedimento di affidamento della prole deve essere adottato facendo riferimento esclusivamente all’interesse morale e materiale del minore ai sensi dell’articolo art. 337-ter c.c.. Pertanto, nelle decisioni si deve ricercare la soluzione migliore, vale a dire quella che meglio garantisca la migliore cura della persona (vedasi Corte Cost. n. 33/2021) e realizzi concretamente i diritti sanciti dall’articolo 315-bis c.c..
L’individuazione del miglior interesse del minore, il famoso “the best interest of the child” dell’art. 3 della Convenzione di New York del 1989, è una procedura che rifiuta meri automatismi e richiede di tener conto di tutte quelle circostanze concrete che connotano la fattispecie, nonché della rilevanza del fattore tempo e della aspirazioni e delle opinioni dello stesso minore, che, benché sprovvisto della capacità di agire, ha diritto di essere ascoltato. In tema di ascolto del minore, la Suprema Corte ha più volte affermato che l’ascolto è disposto dall’art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano e, pertanto, a tutte le questioni che hanno rilevanza sulla sua vita e sulla relazione familiare.
Si tratta di un diritto personalissimo della persona minorenne, per mezzo del quale le viene garantita la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di intervenire in prima persona, e non solo tramite rappresentante nel processo. L’ascolto costituisce altresì primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (vedasi Cassazione civ. 16 maggio 2023, n. 13377; Cassazione civ. 8 gennaio 2024, n. 437).
Rammentiamo che la persona minore di età è titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare a cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento e cioè quella particolare competenza individuale, che pur non convergendo con il totale conseguimento della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli permette di rappresentare con appropriata avvedutezza i propri interessi, poiché egli capisce la portata e la conseguenza delle proprie azioni. Certamente la partecipazione attiva al processo non può identificarsi con l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, in particolare di una consulenza psicodiagnostica, perché in questi casi, benché il consulente raccolga le opinioni del minore, le utilizza per capire e descrivere la sua personalità, e non per consentirgli di esercitare un diritto, che è compito specifico del giudice (vedasi in conformità Cass. civ. 24 maggio 2018, n. 12957; Cass. civ. 25 gennaio 2021, n. 1474). Anche la consulenza tecnica di ufficio, ove considerata opportuna è uno strumento per valutare l'interesse del minore, tuttavia non può essere ritenuta equipollente all'ascolto giudiziale o suppletiva di esso. Pertanto, qualora il minore in età di discernimento sia stato sottoposto ad una consulenza ma non ascoltato dal giudice, quest’ultimo dovrà giustificare rigorosamente le ragioni dell'omesso ascolto e non limitarsi a richiamare le indagini del consulente. Se ne trae quindi la conseguenza che l’ascolto non può ritenersi superfluo solo perché il giudice avrebbe già trovato la soluzione più adeguata a realizzare il suo miglior interesse. La regola giuridica impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull’affidamento, salvo che l’audizione non sia rifiutata dallo stesso minore o non si profili per lui un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua.
Scarica l'ordinanza n. 15402/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile