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Tale pronuncia trae origine dalla separazione con contestuale domanda di divorzio di una coppia con due figli gemelli minori. La madre chiedeva l’affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento per i figli, mentre il marito non si opponeva alla separazione, ma chiedeva, tra le altre cose, in particolare, tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa, già di sua proprietà. Il Tribunale disponeva l’affido condiviso con collocamento paritario alternato. La Corte d’Appello di Bologna, invece, cambiava l’assetto del collocamento, disponendolo prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare; inoltre venivano limitati i tempi di frequentazione del padre e veniva posto a suo carico un contributo al mantenimento della prole.
Il padre ricorreva in Cassazione, sostenendo che la decisione era stata adottata senza una valutazione concreta della reale situazione familiare, ma basandosi essenzialmente, in maniera astratta, sull’età dei figli.

Orbene la Suprema Corte faceva rilevare che il giudicante, ex art. 337-ter del codice civile, doveva attenersi all’esclusivo interesse morale e materiale della prole che “richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore”. E tale principio va applicato non solo per la scelta della tipologia di affidamento, bensì anche per la regolamentazione del collocamento e delle modalità di frequentazione. Ed ancora la Cassazione fa rilevare che la Corte d’Appello, operando una valutazione solo in astratto aveva ritenuto che:

"Quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole."

Se ne deduce logicamente che il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione della Corte di Appello era legata “alla considerazione della tenera età dei figli”. Però in tal modo – sostiene la Suprema Corte – era stato operato un giudizio “in astratto”, fondato esclusivamente sull’età dei minori che, comunque, avevano già compiuto gli otto anni, senza attenersi a valutare le concrete condizioni di vita della famiglia.
Pertanto secondo la Suprema Corte va affermato che:

"Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio."

Questa sentenza è molto importante perché mette nel giusto rilievo l’importanza della reale e concreta situazione familiare, che deve essere tenuta nel dovuto e giusto conto ai fini sia dell’affidamento che del collocamento della prole, proprio a tutela e nell’interesse dei figli, senza incorrere nell’errore di basarsi su stereotipati e astratti automatismi.

Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.

Scarica l'ordinanza n. 6078/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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