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La Suprema Corte con tale provvedimento ha sentenziato quanto segue:

"ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12-bis, comma 1, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza."

Ed invero è ormai orientamento consolidato della Suprema Corte che condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento. La ratio della norma è, infatti, quella di "correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile". Pertanto, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sussiste anche il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall'art. 12 bis L. n. 898 del 1970.
Resta fermo comunque che la percezione del TFR da parte dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio, non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (vedasi in conformità Cassazione sez. I civ, n. 17154/2023).

Scarica l'ordinanza n. 15402/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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