Secondo la Corte di Cassazione è principio consolidato che è utilizzabile in giudizio, ai fini del riconoscimento dell’addebito, la trascrizione di una telefonata su supporto audio pendrive, il cui contenuto si rileva oggettivamente dall’esposizione fatta analiticamente nel ricorso. Ed infatti la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova ex art. 2712 del codice civile se colui contro il quale la registrazione è prodotta non la impugni, negando che la conversazione ci sia realmente stata o che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolga, sia parte in causa. Sottolinea la Corte che:
"Il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle registrazioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta."
Ma nel caso specifico il coniuge non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che questo non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla controparte, ma si è limitato semplicemente ad obiettare che il supporto-audio non fosse stato acquisito agli atti, ai quali risultava solamente la mera trascrizione.
Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.
Scarica l'ordinanza n. 2409/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile