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La Cassazione con tale ordinanza, oltre a confermare la consolidata funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, fa rilevare che il coniuge richiedente l’assegno non deve limitarsi a dimostrare una disparità reddituale, bensì dovrà provare che l’attuale disparità di redditi, e patrimoni si pone direttamente in nesso causale con i sacrifici compiuti per la famiglia. La Cassazione è chiara sul punto: grava sul coniuge richiedente:

"l’onere di allegazione e di prova [...] in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose […] alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge."

In parole semplici: il coniuge che richiede l’assegno deve dimostrare le scelte lavorative sacrificate a favore dell’altro coniuge e per il bene della famiglia, quale ad esempio, la rinuncia ad una brillante carriera. La sola disparità economica tra i coniugi non basta pertanto per poter richiedere ed ottenere l’assegno divorzile.
Nel caso di specie inoltre il coniuge che aveva richiesto l’assegno divorzile e lo aveva ottenuto e percepito in base alla impugnata decisione di primo grado, lo doveva restituire perché nel caso specifico secondo la Suprema Corte:

"opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione. Correttamente la Corte d’appello ha, dunque, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione."

Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.

Scarica l'ordinanza n. 1999/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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