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Il Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 474/2019 ha condannato a 300 euro di multa per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale un padre che, una volta separato, non prestava la minima attenzione alla vita dei propri figli né dal punto di vista scolastico che sociale; non aveva corrisposto nemmeno le dovute spese straordinarie (nella misura del 50%) e si incaponiva a non prestare mai il consenso per le gite scolastiche della prole, non partecipando nemmeno agli incontri scuola-famiglia. Inoltre – cosa gravissima – il padre si rifiutava di accompagnare uno dei figli presso un centro di riabilitazione nei giorni in cui era con lui. Il tutto era plateale assenza di interesse e di cura verso i figli. Si rammenta che per dominante giurisprudenza non vengono ritenuti “mezzi di sussistenza” solo quelli indispensabili per la sopravvivenza, bensì anche quelli che servono ad appagare cosiddetti bisogni complementari della vita quotidiana della prole.

Scarica la Sentenza n. 474 del 15/11/2019 del Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Penale

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