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La Corte di Cassazione, con tale ordinanza, rigettando il ricorso osserva che:

"La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall’art. 337 ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337 bi c.c. non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore."

È compito del giudice di merito e non di quello di legittimità provvedere ad una regolamentazione del regime di visita secondo modalità finalizzate all’interesse morale e materiale del minore, modalità che non sono certo sindacabili in sede di giudizio di legittimità, ove può essere denunciato solo che il giudice di merito nell’effettuare tale regolamentazione abbia violato i principi stabiliti dall’art. 337 ter a tutela della prole.
Ma nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, la Corte di Appello si era ispirata ai criteri di cui all’art. 337 ter c.c. atteso che si era curata di statuire in maniera dettagliata modalità e tempi di frequentazione padre-figlia, al fine di contenere il costante contrasto sussistente tra la coppia genitoriale, onde scongiurare disagi affettivo-relazionali alla bambina a causa dell’accesa conflittualità dei genitori.

Scarica l'Ordinanza n.22219 della Corte di Cassazione del 12 settembre 2018

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