La Suprema Corte ha disposto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 473 bis.24 comma 1 n. 2, sostenendo che il reclamo è ammissibile anche contro i provvedimenti assunti in corso di causa, di carattere negativo, confermativi dell’assetto esistente. Ed infatti secondo la Cassazione, benché la norma letteralmente parla di provvedimenti in positivo, vale a dire di provvedimenti che modificano lo status quo dell’affidamento, può essere estesa anche ai provvedimenti che rigettano la richiesta modificazione. Ne discende che anche i provvedimenti con i quali il giudice non accoglie la richiesta, sono reclamabili e soggetti a revisione da parte della Corte d’appello e, pertanto, contro la decisione di secondo grado, sarà possibile ricorrere in Cassazione.
Secondo gli Ermellini pertanto ciò che rileva non è la catalogazione dei provvedimenti temporanei, bensì il contenuto delle decisioni, che ricade sui diritti fondamentali di una persona, diritti che non possono essere compromessi per tutto il tempo necessario per le verifiche delle risultanze processuali.
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Scarica l'ordinanza n. 4979/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile