Intanto bisogna evidenziare che:
"L'affidamento intrafamiliare o extra familiare, previsto dalla legge n. 184 del 1983, così come riformato dalla legge n. 173 del 2015, ha lo scopo di risolvere situazioni di temporanea incapacità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. È pertanto uno strumento giuridico mirato a tutelare il minore ed ha un decorso stabilito che non può superare due anni e che può definirsi o con il ritorno del Minore nella famiglia di origine, oppure con la dichiarazione dello stato di adottabilità, quando i genitori non sono ormai più in grado di adempiere ai loro compiti e doveri."
Nel caso non sia possibile un affidamento nella cerchia parentale i minori possono essere affidati ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di garantire loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza ed un ambiente tutelante i loro diritti. Ribadiamo pertanto che si tratta di una misura provvisoria e che già la Suprema Corte in altre pronunce aveva sottolineato che tale tipo di affidamento non può mai durare a divinis e adoperato per celare diversa categoria di affidamento (vedasi Cassazione civile del 2022 n. 33147) ed, altresì, che il provvedimento che dispone tale tipologia di affidamento deve specificarne il periodo di verosimile durata, sottolineando che tale tipo di affidamento deve essere mirato, oltre alla tutela del Minore, ad interventi finalizzati al recupero della famiglia di origine.
Scarica l'ordinanza n. 5589 del 3 marzo 2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile