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La Suprema Corte conferma la condanna per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. della mamma e del nonno materno di una bambina, ritenuti colpevoli di aver avuto un comportamento iperprotettivo, caratterizzato anche da deprivazioni sociali e psicologiche, concretizzatesi nella rimozione della figura paterna, mostrata come negativa e violenta, tanto da imporre alla bambina di farsi chiamare con il cognome materno. Con questa sentenza la Cassazione amplia l’operatività dei maltrattamenti a quelle situazioni che contravvengono:

"il rispetto integrale della personalità e della potenzialità della prole nello svolgimento di un rapporto fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente."

La Cassazione esclude la buona fede della signora:

"poiché tale motivo soggettivo non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi dell’autorità giudiziaria."

È fondamentale fare crescere ed educare la prole in maniera armonica e con la presenza importantissima di entrambe le figure genitoriali.

Scarica la Sentenza n. 36503/2011 della Corte di Cassazione, Sezione VI penale

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